Autore: mabe23

Export del vino nel 2025: cambiano i codici doganali UE, sei pronto?

Nel 2025 il vino italiano parlerà alle dogane con un “linguaggio” diverso: l’UE ha aggiornato ancora una volta la Nomenclatura Combinata e la TARIC, modificando l’allegato I del Reg. CEE 2658/87 (da ultimo con il Reg. UE 2024/2522).

Tradotto: i codici doganali che usi da anni per vini fermi, spumanti, sfusi, mosti e derivati potrebbero non essere più quelli giusti. E se il codice è sbagliato, il rischio è concreto: dazi ricalcolati, blocchi in dogana, contestazioni negli audit successivi.

La nuova regola applicabile è semplice ma impegnativa: ogni spedizione deve essere classificata con i codici NC/TARIC aggiornati 2024/2025, così come risultano dall’ultima versione dell’allegato I al Reg. 2658/87. Non è un adempimento formale: quei numeri incidono su dazi, controlli, statistiche e persino su alcuni adempimenti sanitari collegati allo “sportello unico” doganale UE.

Per cantine, consorzi e trader questo significa tre cose operative:

  1. Verificarecon doganalista/spedizioniere se i codici NC usati in fattura e nelle dichiarazioni sono ancora allineati all’allegato I aggiornato.
  2. Aggiornaregestionali, listini export e contratti esteri, inserendo il codice corretto accanto alla descrizione commerciale di ciascun vino.
  3. Controllare la coerenzatra classificazione, etichetta e schede tecniche: quello che “dichiari” in bottiglia deve corrispondere a ciò che dichiari in dogana.

Come state gestendo in cantina o nel vostro consorzio l’aggiornamento dei codici doganali per il 2026? Avete già fatto un check completo delle vostre classificazioni, o vi affidate al codice “storico”?

Prende il via la nuova Definizione agevolata delle cartelle 2023

Prende il via la nuova Definizione agevolata delle cartelle 2023.

La richiesta di adesione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.

Ricordiamo che la Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.

Si consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

Il nostro studio è a disposizione per fornire assistenza.